top of page
abstract Background

 


Anna Armone
La competenza esclusiva 
del collegio dei docenti e la normativa
   

Elio Formosa
I datori di lavoro ringraziano...

 

APPROFONDIAMO

La competenza 
esclusiva del collegio
dei docenti
e la normativa
 

Può il collegio dei docenti "bloccare" l'individuazione del tutor

e degli orientatori?

La sentenza del TAR Lazio n. 15889/2024

ha riconosciuto legittima l’adozione

di una determinazione di un dirigente scolastico che ha nominato tali figure, nonostante il parere negativo

del collegio docenti. 

Armone.png

Già Direttore amministrativo presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione di Bologna

Armone.png

Prendo spunto dalla sentenza del TAR Lazio n. 15889/2024, che ha riconosciuto legittima l’adozione di una determinazione dirigenziale che un dirigente scolastico ha adottato nominando i tutori e gli orientatori, nonostante il parere negativo del collegio docenti, che ha descritto come “inutili” le figure. Il ricorso è stato promosso da una sezione locale della CGIL che, bisogna precisarlo, ha impugnano la determinazione dirigenziale, non la normativa sottostante, cioè le Linee guida ministeriali adottate con D.M. n. 328/2022. Secondo il giudice, dunque, il motivo del ricorso è infondato: il collegio non può impedire al dirigente di nominare i suddetti docenti. Il dirigente, sempre secondo il giudice, ha agito nell’interesse delle famiglie e degli studenti.

 

Ecco uno stralcio della determinazione dirigenziale “PRESO ATTO della delibera del Collegio dei docenti relativa ai criteri per l’individuazione dei docenti Tutor e Orientatore”; ATTESO che il Collegio dei Docenti non ha inteso definire i criteri per l’individuazione dei raggruppamenti di studenti da affidare ai singoli tutor, nonostante la messa all’ordine del giorno delle sedute del 27 settembre 2023 e 22 novembre 2023; VALUTATO il prevalente diritto delle studentesse, degli studenti e delle famiglie ad usufruire nell’ambito del diritto allo studio, del servizio di tutoraggio ed orientamento previsto dalle leggi vigenti e dal decreto ministeriale attuativo, al fine di ridurre la dispersione e l’insuccesso scolastico….”.

 

Il filo logico seguito dal dirigente e dallo stesso giudice parte dall’obbligatorietà della realizzazione del servizio, dalla quale non si può prescindere e, a maggior ragione, non può prescinderne il collegio, e dalle modalità organizzative previste dalle Linee guida. Ecco un estratto della sentenza indicativo della posizione ministeriale e giurisprudenziale: “Quanto alla competenza del Collegio dei docenti in ordine alla progettazione dei percorsi di orientamento, da inserire all’interno del curricolo della scuola e da esplicitare nel PTOF in fase di aggiornamento annuale del documento, essa non è intaccata dalle nomine di cui agli atti impugnati e può liberamente esplicarsi, ovviamente tenendo presente l’avvenuta individuazione dei tutor e del docente orientatore, di cui può evidenziare funzioni e compiti, nel rispetto delle leggi e del principio di leale collaborazione, che sono incompatibili con la radicale opposizione manifestata nei comportamenti procedimentali e nel ricorso. Inoltre, la eventuale mancata considerazione nel PTOF delle figure incaricate specificamente (pur se non in via esclusiva), con il provvedimento impugnato, dell’attività di orientamento, espone gli organi competenti a responsabilità civile, penale e contabile, anche in considerazione della necessità di raggiungere gli obiettivi del PNRR in tema di potenziamento dell’orientamento”.

 

Le linee guida in questione sono attuative del PNRR che prevede la riforma dell’orientamento, che ha la finalità di rafforzare il raccordo tra il primo ciclo di istruzione e il secondo ciclo di istruzione e formazione, per una scelta consapevole e ponderata, che valorizzi le potenzialità e i talenti degli studenti, nonché di contribuire alla riduzione della dispersione scolastica e di favorire l’accesso alle opportunità formative dell’istruzione terziaria.

 

Questo caso è emblematico non per la scelta politica della materia dell’orientamento, ma per l’incidenza che ha sul sistema decisionale della scuola e sulle competenze degli organi decisionali. Non v’è dubbio che la materia dell’orientamento sia di natura tecnica e può essere oggetto di regolazione normativa.

 

Le stesse Linee guida sembrano riconoscere nell’allegato B le prerogative collegiali: “Compete al Collegio dei docenti la progettazione dei percorsi di orientamento, da inserire all’interno del curricolo della scuola e da esplicitare nel Piano triennale dell’offerta formativa in fase di aggiornamento annuale del documento (a tal fine sono state implementate apposite funzioni all’interno della piattaforma PTOF in ambiente SIDI)”.

 

Le linee guida rimettono ad ogni modo alla valutazione autonoma delle singole istituzioni scolastiche sia l’individuazione del numero di tutor da nominare più rispondente alle proprie specifiche esigenze, anche in base alle disponibilità raccolte e ai docenti formati, sia la numerosità del raggruppamento di studenti da associare a ciascun tutor, nel rispetto dei limiti finanziari individuati nel decreto. La domanda cruciale: qual è lo spazio di tale “valutazione autonoma”? Può l’istituzione scolastica, e per essa il collegio competente in via esclusiva dell’attività didattica tecnico discrezionale, non riconoscere – motivando – la necessità di tale struttura didattica?

 

Bisogna partire dalle norme primarie che definiscono competenze del DS e del collegio. Temporalmente è l’art. 7 del D.Lgs 297/1994 a fissare le competenze del collegio, norma, questa, di livello primario, mai modificata. È chiaramente comprensibile come l’assetto post autonomistico dei poteri decisionali si ponga davvero su un crinale viscido. Le competenze del collegio sono ancora declinate nell’art. 7 del D.Lgs 297/1994. Si tratta di competenze afferenti all’area della discrezionalità tecnica, sia nel campo didattico – disciplinare che didattico-organizzativo. In effetti è davvero complesso individuare in modo certo e definitivo quando una competenza afferisce all’azione gestionale del dirigente o alla competenza didattico-organizzativa del collegio. Abbiamo diversi esempi, alcuni dei quali hanno anche determinato l’intervento del giudice.

 

L’avvocatura dello Stato di Venezia nel 2013 ha espresso Parere in merito alle competenze del Dirigente Scolastico in relazione all’elaborazione e all’approvazione del Piano delle attività annuali, che, secondo la logica dell’art. 5 del D.Lgs 165/2001, dovrebbe avere natura datoriale. Nel merito, è stato ricordato dall’Avvocatura che il Piano delle attività è predisposto dal DS sulla base di eventuali proposte degli Organi collegiali e quindi deliberato dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa. La disciplina della materia è contenuta nell’art. 7 del D.Lgs n. 297/1994 e nell’articolo 28 del Contrato Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola (CCNL 2006/2009).

 

Un altro caso è rappresentato dalla competenza del collegio ad individuare aree e nominativi dei docenti che dovranno svolgere le funzioni strumentali (e anche in questo caso, trattandosi di micro-organizzazione, dovrebbe essere competenza dirigenziale). Peraltro, una scuola può decidere di non ricorrere a tali figure.

 

Questi due casi emblematici, in effetti, dimostrano come si è creato uno iato tra la funzione dirigenziale, che non ha competenze didattiche e la funzione collegiale dei docenti, titolare di competenza esclusiva in materia didattica e di organizzazione della didattica. Nel caso giurisprudenziale dell’incarico all’orientatore e ai tutor siamo di fronte all’esercizio del potere sostitutivo che si esercita nel caso di inerzia da parte di un organo gerarchicamente inferiore.

 

Non possiamo parlare di avocazione poiché esso non può essere esercitato quando l’atto è di competenza esclusiva dell’organo sottoposto. Inoltre, la sostituzione richiede alcune condizioni che mancano nel caso in esame:

• che sia prevista dalla legge;

• che esista un rapporto di gerarchia;

• che l’organo inferiore abbia ingiustificatamente omesso di provvedere;

• che il provvedimento da emettere sia un atto vincolato nell’emanazione;

• che il soggetto inferiore sia rimasto inerte anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dell’organo sovraordinato.

 

La sentenza richiamata nell’incipit afferma che “la nomina dei docenti tutor e del docente orientatore è prevista normativamente ex art. 3 del D.Lgs 14 gennaio 2008, n. 21, s.m.i., e punto 8.3. nonché punto 10.2 delle Linee guida per l’orientamento (adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328) che attuano la menzionata normativa anche al fine di conseguire gli obiettivi del PNRR in tema di potenziamento dell’orientamento”. Ma l’articolo richiamato non affronta la questione organizzativa dei soggetti che dovranno gestire l’orientamento all’interno dell’istituzione scolastica, previsione che si trova solo nelle linee guida del 2022.

 

Dunque, l’aspetto organizzativo dell’orientamento va riportato alle norme primarie che definiscono le competenze dei soggetti scolastici. “Il dirigente scolastico, cui chiosa l’attività di formazione, procede, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, alla nomina…”, questo il passaggio incriminato della norma a cui si sono appigliati i ricorrenti. Ed è da qui che dobbiamo ripartire.

 

Il rispetto delle prerogative degli organi collegiali si riferisce alle competenze definite da norme primarie che, come abbiamo visto, assegnano la competenza esclusiva al collegio dei docenti nella materia didattica e dell’organizzazione didattica.

 

È fuori di dubbio che la materia dell’orientamento debba fare parte integrante dell’offerta formativa, con gli obiettivi via via definiti, confermati e integrati dalla normativa comunitaria e interna. Può accadere che l’assetto ordinario della funzione, già svolta diffusamente dai docenti abbia bisogno di integrazioni dal punto di vista educativo, ma senza necessità di creare una sovrastruttura organizzativa. È l’accuratezza della motivazione data dal collegio a sostenere questa possibilità di scelta discrezionale.

 

Dunque, le modalità organizzative attuative che afferiscono alla scelta del modello attuativo dell’orientamento non possono essere esercitate da un soggetto, il dirigente, che non ha competenze e responsabilità educative e didattiche.

 

Ad ampliare le sue competenze e responsabilità ci provò la Legge 107/2015, nella prima versione, riconoscendo la responsabilità educativa del dirigente, poi cautamente eliminata dalla versione definitiva, perché una tale modifica avrebbe, di fatto, modificato il testo unico e la modifica stessa avrebbe dovuto essere resa esplicita. Pertanto, è il servizio-funzione orientamento ad essere azione obbligatoria, ma non il modello organizzativo, nonostante la a connessione con le risorse messe a disposizione dal PNRR.

diversita_inclusione-760x490.jpeg
bottom of page