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La ricostruzione
di carriera
nella scuola.
Un diritto disatteso, ancora per troppi

 La ricostruzione di carriera e l'integrale valutazione dei servizi prestati vanno pensati per tempo. È necessario ricorrere al giudice del lavoro per fa valere il proprio diritto di vedersi riconosciuta la corretta anzianità di servizio. Soltanto agendo, l'Amministrazione provvederà a riconoscere tutti i servizi prestati, garantire un corretto inquadramento e pagare le differenze retributive maturate ed arretrate. 

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Avvocato, responsabile dell’Ufficio Legale e Privacy della CISL Scuola Nazionale

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Nutrire aspirazioni, possedere volontà, profondere impegno per raggiungere il proprio obiettivo e prepararsi per entrare a far parte di una grande comunità educante: la scuola. Raggiunto lo scopo, inizia la propria carriera. Sì, la propria carriera cui è bene, è opportuno, porre la massima attenzione sin dai primi rapporti di lavoro, se non si vogliono perdere riconoscimenti e diritti, o anche subirne illegittimi ritardi. 

LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE SCOLASTICO 

La ricostruzione di carriera è un importante strumento amministrativo che riguarda tutto il personale della scuola (docenti ed ATA) e che permette di riconoscere gli anni di servizio prestati al fine di ricostruire la corretta anzianità maturata e i conseguenti incrementi stipendiali. Nel caso in cui il dipendente vanti servizi pre-ruolo, infatti, il suo stipendio, per effetto di tale riconoscimento, otterrà un aumento a decorrere dal momento della conferma in ruolo, ossia dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello di prova o di formazione. 

COME SONO VALUTATI GLI ANNI DI SERVIZIO? LE REGOLE DEL MIM: I 4 ANNI E 2/3 

Ad oggi, nonostante la giurisprudenza abbia ormai ampiamente accertato il diritto del personale della scuola all’integrale riconoscimento dei servizi prestati prima dell’immissione in ruolo, l’Amministrazione, al momento della ricostruzione di carriera, continua a valutare i contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, soltanto parzialmente, a concorrenza dei due terzi. 

LA NOVITÀ? IL DECRETO-LEGGE SALVA INFRAZIONI. UN TENTATIVO, ALQUANTO IMPERFETTO, DI RIMEDIARE AI DANNI FATTI 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 69/2023, cosiddetto “salva infrazioni”, che introduce disposizioni urgenti per agevolare la chiusura delle procedure d'infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. 

Le modifiche introdotte al D.Lgs 297/1994 comporteranno che, esclusivamente per il personale immesso in ruolo a far data dall’a.s. 2023/2024, sarà prevista l’integrale valutazione del servizio prestato. Nulla di nuovo per tutti gli altri interessati, che continueranno ad essere penalizzati dalle regole applicate dal MIM, e come tali saranno ancora possibile oggetto di contenzioso davanti al Giudice del Lavoro. 

Diverse, inoltre, le criticità presenti nel testo presentato, tra cui il venire meno della disciplina sulla validità dell’anno scolastico (i 180 giorni) ai fini del riconoscimento del servizio prestato. Ciò produrrà evidenti e gravi ripercussioni sulle ricostruzioni di carriera dei docenti neo immessi in ruolo. Servirà approfondire e, magari, intervenire in sede di conversione in legge, prima che ulteriori danni vengano prodotti a scapito del personale della scuola. 

TEMPO DETERMINATO E MANCATO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRALE 

Le ricostruzioni di carriera del personale docente e ATA si basano su un sistema di calcolo non corretto, poiché continuano a valutare soltanto parzialmente il periodo di servizio svolto con contratti a termine, comportando una notevole riduzione dell’anzianità maturata e di tutti i benefici ad essa collegati. 

PASSAGGI DI RUOLO: SPETTA IL DIRITTO ALL’INTEGRALE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 

Per passaggi di ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, si intende per il personale docente il passaggio nei differenti gradi di scuola, sia da un grado di scuola inferiore ad uno superiore, che da uno superiore ad altro inferiore. 

Per il personale ATA, per passaggio di ruolo si intende il passaggio ad una differente qualifica (es. da collaboratore ad Assistente amministrativo/tecnico e viceversa). 

UN DIRITTO ORMAI CONSOLIDATO (SOLO) DALLA GIURISPRUDENZA: LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

Sono ormai numerose le sentenze emesse dai Tribunali nazionali in favore del personale della scuola che vedono condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a ricalcolare l’anzianità di servizio maturata, disapplicando la regola dei 4 anni e 2/3 in favore di un calcolo che garantisca la valutazione di tutti i periodi di servizio prestati e a corrispondere le somme maturate a titolo di arretrati. 

La suprema Corte di Cassazione, da anni, si è espressa in modo chiaro e puntuale sul tema, sancendo princìpi ormai pacifici e inconfutabili: il servizio prestato prima del ruolo deve essere considerato per intero al momento della ricostruzione di carriera. 

I giudici della Corte di Cassazione si sono da tempo uniformati alle indicazioni fornite dalla univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale ha sempre considerato il periodo di servizio lavorato con i Contratti di lavoro a Tempo Determinato utile a tutti i fini della anzianità di servizio, compreso quello della ricostruzione di carriera e dell’inserimento nel gradone stipendiale corrispondente all’anzianità maturata. E ciò in considerazione del fatto che il personale assunto con contratti di lavoro a termine è considerato personale idoneo e perfettamente qualificato allo svolgimento della professione di docente o ATA, al punto di vedersi, ovviamente, affidate le stesse identiche mansioni proprie dei colleghi assunti con Contratti a Tempo Indeterminato. 

Su tale presupposto il servizio di lavoro prestato con CTD deve essere, a parità di mansioni, considerato nella stessa misura di quello maturato con contratto a tempo indeterminato. 

Su tale presupposto il servizio di lavoro prestato con CTD deve essere, a parità di mansioni, considerato nella stessa misura di quello maturato con contratto a tempo indeterminato. 

IL DIRITTO ALL’INTEGRALE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA NON VA IN PRESCRIZIONE 

La Corte di Cassazione, già da un paio di anni, sebbene ancora non tutti siano edotti su questo aspetto, con l’ordinanza n. 2232/2020 ha sancito il principio per cui “l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione, per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”. 

Anche la Corte dei conti, nell’Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità, si è uniformata a tale orientamento prevedendo che “il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge”. 

COSA SIGNIFICA QUESTO? 

Significa che il diritto ad ottenere una ricostruzione di carriera corretta – che valuti integralmente tutti i servizi prestati pre-ruolo – non si prescrive mai. Ciò comporta che il personale scolastico può produrre la domanda di ricostruzione di carriera in qualsiasi momento per vedersi correttamente calcolata l’anzianità integrale maturata, fermo restando che sulle competenze e sugli arretrati spettanti a seguito del riconoscimento dell’anzianità, si applicherà la prescrizione quinquennale sui maggiori assegni, così come previsto dall’articolo 2948 del Codice civile. 

ATTENZIONE COMUNQUE ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE 

Se da una parte la Corte di Cassazione ha dunque definitivamente sancito il diritto degli interessati a far valere in qualsiasi momento i servizi prestati, occorre comunque ricordarsi (al fine di non perdere con il passare del tempo somme di denaro) di presentare la domanda di ricostruzione di carriera appena possibile, in modo da non incorrere nella prescrizione quinquennale degli arretrati e di evitare che le Ragionerie Territoriali dello Stato attribuiscano solo parte delle differenze retributive spettanti nella parte relativa ai cinque anni precedenti la domanda di ricostruzione, con inutile ed inevitabile perdita a proprio svantaggio degli ulteriori periodi precedenti. 

EFFETTI E BENEFICI DI UNA CORRETTA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 

La procedura della ricostruzione di carriera concretizza vantaggi dal punto di vista giuridico ed economico. Con la ricostruzione di carriera, infatti, si attribuisce validità agli anni prestati prima dell’immissione in ruolo ai fini del calcolo dello stipendio. 

I dipendenti immessi in ruolo devono essere collocati nella fascia stipendiale spettante computando tutto il periodo pre-ruolo. Questo garantirà l’esatto inquadramento economico ed anche un’accelerazione degli incrementi economici per il raggiungimento dei successivi scatti di anzianità. 

E ancora, e non meno importanti gli effetti conseguenti e migliorativi che si verificheranno sul trattamento di quiescenza e del TFS/TFR. 

IL RICONOSCIMENTO DI PERIODI E SOMME SPETTANTI? IL GIUDICE DEL LAVORO È UNA STRADA CERTA E, AD OGGI, INDISPENSABILE 

I controlli utili per verificare gli effetti dell’errato computo posto in essere dall’Amministrazione si effettuano attraverso la verifica dei cedolini dello stipendio e del decreto di ricostruzione di carriera. 

Una volta effettuati i controlli sulla documentazione e i calcoli sui periodi di servizio non valutati, le singole parti interessate otterranno quanto spettante attraverso un ricorso al giudice del lavoro territorialmente competente (luogo di lavoro) che, pronunciandosi nel merito della questione, emetterà una sentenza di accertamento del diritto all’integrale valutazione dei servizi prestati. Questa costituirà titolo esecutivo per poter ottenere direttamente dall’Amministrazione un nuovo decreto di ricostruzione di carriera, finalmente corretto e legittimo, e il pagamento degli incrementi retributivi maturati a titolo di arretrati. 

La giurisprudenza ormai è chiara, precisa e consolidata sul merito della questione. Non ci sono dubbi, solo, purtroppo, ancora resistenze da parte di un’Amministrazione che “temporeggia” e che, probabilmente, preferisce aspettare e subire il contenzioso piuttosto che regolarizzare ciò che sarebbe dovuto, garantendo il rispetto della normativa e dei diritti degli interessati, che pertanto, ad oggi non hanno altra strada che quella di chiedere e ottenere giustizia ricorrendo al giudice del lavoro. 

Questa la strada da percorrere per far valere il proprio diritto di vedersi riconosciuta la corretta anzianità di servizio. 

Non ci sono alternative. L’inerzia dell’Amministrazione non può essere causa di danno per i lavoratori. 

Serve agire e senza alcun indugio. 

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