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Provette

STRUMENTI di LAVORO

Giambattista Rosato
  La digitalizzazione integrale
  dei contratti pubblici


• Attilio Varengo 
  La formazione:
  leva per la crescita professionale

La digitalizzazione integrale
dei contratti pubblici

 

Il 2024 conclude la fase transitoria

del nuovo Codice dei Contratti

e digitalizza la PA e la scuola.

L’e-procurement rende obbligatoria

la PAD, la CIG e l’interoperabilità

di servizi e informazioni,

integra la BDNCP

con la piattaforma unica

della trasparenza,

garantisce la pubblicità legale

egli atti e introduce soglie economiche

di rilevanza EU. 

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Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso

il polo Liceale e Scuola di Ambito per la formazione

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Il nuovo Codice dei Contratti è entrato in vigore l’1/4/2023 e parte delle norme hanno trovato attuazione dall’1/7/2023, mentre altre disposizioni come digitalizzazione, piattaforma di approvvigionamento digitale, pubblicità legale, trasparenza, banca dati nazionale dei contratti pubblici e FVOE hanno avuto piena efficacia solo dall’1/1/2024, segnando l’inizio della fase conclusiva, a partire dalla quale vi è stata completa applicazione del D.Lgs n. 36/2023. 

Si conclude così la fase transitoria (fino al 31/12/2023). 

AL VIA IL CICLO DELL’APPALTO TUTTO IN DIGITALE 

Uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti è la digitalizzazione degli appalti. 

L’appalto in digitale costituisce una trasformazione epocale di modernizzazione dell’Italia. 

La digitalizzazione delle procedure di gara e degli affidamenti, nonché delle attività collaterali connesse, si colloca nel solco della strada intrapresa già dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) verso la trasformazione digitale delle transazioni. 

COSA SIGNIFICA 

Significa superare non solo l’era della carta negli appalti e negli affidamenti, ma andare oltre l’idea stessa della gara come predisposizione di documenti, passaggi burocratici e notifiche per l’esecuzione di opere e l’acquisto di beni e servizi. 

Ora la PA, tra cui la Scuola e gli operatori economici entrano in una dimensione digitale e immateriale di tutte le fasi del processo: programmazione, progettazione, esecuzione e accesso alle informazioni e agli atti di gara. Non ci saranno più documenti ma interoperabilità fra piattaforme

Il nuovo Codice dei contratti, lo definisce “Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”. 

Le PA e la Scuola potranno acquisire dal mercato e alle migliori condizioni, le risorse (forniture, servizi, lavori) utili al funzionamento, mantenimento e sviluppo delle proprie attività istituzionali attraverso l’interconnessione con banche dati e sistemi telematici, semplificando il processo, velocizzandolo e rendendolo meno costoso e più efficace. 

Il sistema di e-procurement previsto dal Codice passa essenzialmente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), la Piattaforma contratti pubblici (PCP), la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti e il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE). 

Con l’e-procurement si porta a compimento l’interoperabilità tra le piattaforme e i servizi infrastrutturali centralizzati che rappresentano il presupposto per la comunicazione elettronica, lo scambio e il riuso dei dati tra le PA, la piena applicazione del principio del “once only”, secondo il quale dati e documenti devono essere forniti alla PA una sola volta e riutilizzati quando necessario. 

Infatti, l’interoperabilità dei dati crea un’automazione nello scambio dei dati fra i sistemi, favorendo l’utilizzo di dati condivisi per una migliore ed aumentata affidabilità delle informazioni e un miglioramento dell’efficienza del processo. 

Con la digitalizzazione degli appalti si raggiunge l’obiettivo di assicurare massima trasparenza, speditezza e un elevato livello di semplificazione nell’assegnazione e gestione dei contratti pubblici, con l’intento di aumentare l’efficienza del sistema e garantire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa. 

COSA CAMBIA 

La principale novità riguarda la gestione delle gare e degli affidamenti, per le quali diventa obbligatorio l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale. 

Questo significa, in concreto, che tutte le PA e la Scuola dovranno utilizzare piattaforme digitali non solo per la fase di affidamento, ma anche per tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici

Le PAD (Piattaforme di Approvvigionamento Digitale) devono essere utilizzate anche per la redazione o acquisizione degli atti relativi a: 

• programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; 

• trasmissione dei dati e documenti alla BDNCP; 

• accesso alla documentazione di gara; 

• presentazione del documento di gara unico europeo; 

• presentazione delle offerte; 

• apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; 

• controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti e la gestione delle garanzie. 

 

La PAD diventa obbligatoria e le PA non dotate di una propria piattaforma digitale, dovranno utilizzare piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti e centrali di committenza. 

Con le nuove norme, si registra l’interoperabilità di tutte le componenti del sistema e sarà operativo il FVOE, strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico, per verificarne i requisiti per la partecipazione agli appalti e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e DURC, ecc.). 

Infine, la pubblicazione costituisce un’ulteriore rilevante novità del ciclo di vita dei contratti pubblici. 

Infatti, a garantire la pubblicità degli atti di gara l’ANAC, attraverso la BDNCP, cura la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE

IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT 

La digitalizzazione permetterà di rendere le decisioni della PA e della Scuola più trasparenti ed intellegibili, garantendo un maggior grado di “accountability”. 

La digitalizzazione end-to-end del processo di acquisto permetterà una gestione trasparente, efficiente e moderna degli acquisti. 

Con la digitalizzazione del ciclo dei contratti, si rende concreta l’interoperabilità dei servizi e delle informazioni, integrando la BDNCP con la piattaforma unica della trasparenza. 

Infatti, dall’1/1/2024 la BDNCP, è articolata nelle seguenti sezioni: 

Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) – Istituita dall’art. 33-ter del DL 179/2012; 

Piattaforma contratti pubblici (PCP) – Insieme di servizi web e di interoperabilità con cui le PAD interoperano con la Banca Dati ANAC per la gestione digitale del ciclo dei contratti; 

Piattaforma per la pubblicità legale degli atti – Garantisce la pubblicità legale mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE; 

Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) – Consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione e per l’attestazione dei requisiti. I dati e i documenti contenuti nel FVOE, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente e sono utilizzati in tutte le gare/affidamenti cui l’operatore partecipa; 

Casellario Informatico – Notizie, informazioni e dati relativi agli operatori economici, individuati dall’ANAC; 

Anagrafe degli Operatori Economici – Censisce gli operatori economici coinvolti nei contratti pubblici, nonché le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. 

 

LA NUOVA GESTIONE DEL CIG 

Con il sistema di e-procurament, dall’1/1/2024, cambia la gestione del CIG (il Codice Identificativo di Gara); infatti, l’acquisizione del CIG avviene tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici per: 

1. Ordini/Appalti specifici inviati su Convenzioni e Accordi quadro attivati sul Sistema di e-procurement

2. Ordini/RdO/Appalti specifici inviati sul MePA e SDAPA; 

3. Gare in ASP e Gare su delega. 

 

L’acquisizione del CIG avviene direttamente dalle PAD che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Di conseguenza, il CIG non deve più essere acquisito in un sistema separato (Sistema Informativo Monitoraggio Gare SIMOG/SmartCIG), infatti dal 2024 non esiste più lo SmartCIG. 

La gestione del contratto sulla PAD consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati tra BDNCP e la piattaforma. 

Invece, per gli affidamenti per i quali viene acquisito un CIG tramite il SIMOG, è prevista una modalità di trasmissione semplificata in base alla quale le stazioni appaltanti, all’atto della richiesta del CIG, comunicano alla Banca Dati il link relativo alla pagina del proprio sito istituzionale in cui gli atti sono stati pubblicati. 

È previsto l’inserimento di un unico link per ogni CIG acquisito, per tutti gli atti dovranno essere depositati all’interno della stessa pagina del sito della Stazione appaltante. 

L’acquisizione del CIG diventa obbligatoria non solo per i contratti di cui alla disciplina del Codice, ma anche per gli altri contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte le fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. Per queste tipologie è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle PAD o utilizzare l’interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici. 

PUBBLICITÀ LEGALE 

Dall’1/1/2024, la pubblicità legale dei bandi e degli atti di gara è garantita dalla Banca Dati ANAC tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”. 

Le stazioni appaltanti assolvono gli obblighi di pubblicità legale sulla Banca Dati attraverso le PAD, compilando sulla piattaforma i bandi e gli avvisi secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla Banca Dati. 

Le PAD, interagendo con la Banca Dati, trasmettono a quest’ultima tutti i dati necessari alla pubblicazione. La nuova disciplina della pubblicità legale, che è parte del più ampio sistema di digitalizzazione, si applica a tutte le gare e/o affidamenti. 

TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI 

L’art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione. 

La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica anche l’assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza. Infatti, la gestione del ciclo dei contratti tramite PAD assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla BDNCP. 

In concreto, le stazioni appaltanti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, l’insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto. 

I dati del ciclo del contratto che sono trasmessi alla BDNCP dalle PAD, non devono più essere pubblicati in forma integrale in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione. 

In AT deve essere solo riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di gara e di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP. 

Il collegamento ipertestuale che va riportato in AT e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall’ANAC sul portale dati aperti della stessa. 

Rimane fermo l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione Bandi di gara e contratti, l’insieme di dati e atti relativi al ciclo del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulle PAD, le stazioni appaltanti possono decidere di sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. 

Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prenderne visione. 

Ove si scelga tale soluzione, è necessario che la piattaforma garantisca che la pubblicazione rispetti i termini e i criteri stabiliti dal D.Lgs 33/2013, artt. 6 e 8, co. 3. 

LE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA 2024 

Dall’1/1/2024 entrano in vigore le nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti ai sensi dell’art. 14, D.Lgs 36/2023, per l’effetto dei Regolamenti UE nn. 2495, 2496, 2497 e 2510 pubblicati sulla GUUE serie L del 16/11/2023. 

Pertanto, le nuove soglie operative nel 2024-2025 sono le seguenti: 

• € 143.000 per forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni centrali; 

€ 221.000 per forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni sub-centrali; 

€ 5.538.000 per lavori. 

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