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Provette

STRUMENTI di LAVORO

Giambattista Rosato
   La digitalizzazione integrale
   dei contratti pubblici


• Attilio Varengo 
   La formazione,
   leva per la crescita professionale

In un contesto sociale in continua mutazione, l’intero sistema scolastico è chiamato ad assolvere un compito di straordinaria importanza, dove l’insegnante deve quotidianamente affrontare con competenza e professionalità le nuove sfide imposte dalla modernità. Decisiva e fondamentale appare così la figura del docente (ma anche del restante personale della scuola), il cui ruolo si traduce in un impegno educativo finalizzato a trasformare gli studenti in adulti attivi e consapevoli, cittadini attivi di una realtà in costante trasformazione. 

La formazione è da sempre stata individuata dai contratti di lavoro come una leva strategica finalizzata a garantire la necessaria qualità al percorso educativo e formativo degli studenti assicurando, in questo modo, qualità all’agire educativo e didattico di educatori e insegnanti, attraverso un aggiornamento continuo inteso come apertura verso il nuovo e come un interesse verso il cambiamento. 

In questo senso, i contratti, a partire da quello del 1995, affermano il principio che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”. 

Purtroppo, nel tempo, si è assistito a una invasione della legge in materia contrattuale: si sono, così, introdotti, di volta in volta, vincoli ed obblighi che, ben lungi dall’ottenere effetti positivi, hanno finito con il conseguire risultati, in alcuni casi, diametralmente opposti. 

Ad esempio, la Legge 107/2015 (la cosiddetta “Legge Renzi”), intervenendo in maniera massiccia sulla scuola con disposizioni non condivise da coloro che avrebbero dovuto applicarle, ha introdotto la “formazione obbligatoria, strutturale e permanente”, senza prevederne le necessarie risorse. 

In tempi ancora più recenti, il Decreto-Legge 36/2022 (fortemente contrastato dalla CISL Scuola per l’ennesimo intervento in materia di rapporto di lavoro), è intervenuto nuovamente sulla materia e ha previsto un nuovo modello integrato di formazione e di abilitazione per il personale docente, con la creazione della figura del “docente stabilmente incentivato” (qualifica che si otterrebbe al superamento positivo di 3 cicli di formazione triennale). Le risorse per attivare tale formazione inciderebbero comunque sull’organico del personale. 

Per contribuire a riordinare un quadro di disposizioni sovrapposte, la CISL Scuola, sin dall’avvio delle operazioni legate al rinnovo contrattuale, ha individuato nella riconduzione all’alveo contrattuale della formazione una delle proprie priorità. 

Ora, nel nuovo CCNL 2019/2021 del comparto “Istruzione e Ricerca”, la formazione è rubricata all’articolo 36, che introduce importanti novità. Esaminiamole in sintesi. 

Il CCNL al comma 2, dispone che il Ministero, nell’ambito delle risorse disponibili e previa contrattazione, promuoverà “per il personale in servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all’accrescimento delle competenze richieste dal ruolo ricoperto dal lavoratore”. 

Una dichiarazione che riconosce l’importanza della formazione nella crescita professionale di tutto il personale in servizio (recuperando a questo diritto anche il personale ATA) e contemporaneamente attribuisce al Ministero dell’Istruzione un preciso impegno. 

A rinforzare la cogenza della disposizione viene affermato il principio secondo il quale le risorse finanziarie destinate alla formazione non possono essere distratte per essere impiegate in altro modo ma, in caso di inutilizzo, restano vincolate e disponibili nell’anno scolastico successivo. 

Il comma 5 contiene uno degli aspetti più caratterizzanti del contratto relativamente alla formazione: viene definito, una volta per tutte, che tali attività, organizzate dall'amministrazione a livello centrale o periferico, o dalle istituzioni scolastiche, avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dall'orario di insegnamento. 

Il contratto, in questo caso, si riappropria di quanto le diverse leggi, nel tempo, gli avevano sottratto e ritorna a disciplinare questo importante aspetto del rapporto di lavoro. 

Sfruttando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e per agevolare al massimo la partecipazione alle attività di formazione, il contratto favorisce, anche, le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all’apprendimento in rete anche in modalità asincrona, prevedendo particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze acquisite. 

A ribadire che la formazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, servizio, il comma 7, dispone che “le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfetari, stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”. 

Il nuovo CCNL è intervenuto anche sulla disciplina delle ore funzionali all’insegnamento introducendo, da un lato una loro maggiore flessibilità (ora nelle ore funzionali rientrano quelle destinate ai GLO), dall’altra ampliandone ulteriormente il campo di applicazione, ricomprendendo le attività formative. 

Ora, il nuovo articolo 44 prevede che, fermo restando che la destinazione prioritaria alle attività collegiali, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti delle 80 ore funzionali, alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF. 

In conclusione, il contratto, contribuendo a riportare al centro dell’attenzione l’aggiornamento continuo, ha condotto a una reale valorizzazione della formazione dell’insegnante che, attraverso di essa, arricchisce la sua professionalità e quindi contribuisce in modo più efficace alla crescita degli alunni, seguendo nuovi percorsi didattico-metodologici; e partecipa, in ultima analisi, alla crescita dell’intera società. 

La formazione,
leva per la crescita professionale 


 

Il CCNL 2019/21 ha riportato al centro dell’attenzione l’aggiornamento continuo

e la valorizzazione della formazione,

dunque la crescita professionale del personale e l’efficacia dell’azione educativo-didattica. 

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Segretaria Nazionale

CISL Scuola

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