top of page

Vigilanza sugli alunni
e responsabilità


 

Istruzione e vigilanza: due aspetti diversi

e connessi del contratto di protezione

che lega inevitabilmente

famiglie, alunni e scuola.

In questo quadro, da un lato il vincolo

negoziale e il contatto sociale,

dall’altro le responsabilità per gli atti

illeciti e i danni subiti dagli alunni

nel tempo scuola.

f.decuia.jpg

Avvocato, responsabile dell’Ufficio Legale

Privacy della CISL Scuola Nazionale

f.decuia.jpg

Un alunno, a scuola, si procura un danno o lo procura a un altro alunno. Alla base, vi è un vincolo negoziale tra il personale dell’Istituto scolastico e le famiglie e un altro tra i docenti e gli studenti che determinano, nel primo caso, una responsabilità contrattuale e, nel secondo, una responsabilità extracontrattuale.

Nello specifico, sono richiamate le norme sull’obbligo di vigilanza, sulla identificazione di responsabilità in capo al personale e all’Amministrazione scolastica.

Norme finalizzate a garantire l’obbligo di protezione e vigilanza sull’incolumità degli alunni. Completano il quadro gli aspetti processuali che determinano il soggetto tenuto a risarcire il danno: l’Amministrazione scolastica, in primis, che può rivalersi sul docente in caso di accertato dolo o colpa grave nella vicenda in esame.

INFORTUNI DEGLI ALUNNI NEL TEMPO SCUOLA

Per i casi in cui gli alunni subiscono danni nel tempo scuola, a seconda che vi siano o meno soggetti terzi, due sono le tipologie di illecito e di responsabilità: il danno da autolesione e il danno cagionato da un alunno a un terzo; nel primo caso si parlerà di responsabilità contrattuale e nel secondo di responsabilità extracontrattuale.

IL VINCOLO NEGOZIALE

È necessario chiarire un aspetto importante: l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico comporta l’ammissione dell'allievo a scuola e il perfezionamento di un vincolo negozialeSecondo autorevole giurisprudenza, infatti, con l’accoglimento della domanda di iscrizione si instaura «un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare, senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo» (Cass. n. 11751/2013).

AUTOLESIONI: LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Ogni volta che l’alunno cagiona un danno a se stesso, per l’istituto scolastico si delinea la fattispecie della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per cui «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato per causa a lui non imputabile».

Quale la fonte di responsabilità?

 

La responsabilità risiede, rispettivamente per la scuola e per il personale, nel contratto stipulato tra genitore e istituto scolastico e nel “contatto sociale” tra i docenti e la famiglia.

L’istituto è, in altri termini, tenuto a mantenere la condotta dovuta, perché trattasi di “contratto di protezione”, in base al quale tra gli interessi da realizzarsi da parte dell’istituto scolastico rientra quello all’integrità fisica dell’allievo, con conseguente risarcibilità dei danni da autolesione dal medesimo sofferti (Cass. Sez. Unite n. 577/2008).

L’ONERE PROBATORIO

Come ottenere il risarcimento del danno? Chi prova cosa?

Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ.

In caso di danno subito da parte dell'alunno, il danneggiato deve solo provare di aver subito il danno durante l'orario in cui avrebbe dovuto trovarsi nei locali della scuola.

L’insegnate su cui ricade l’obbligo di vigilare dovrà provare che l’inadempimento delle rispettive obbligazioni è derivato da causa a lui non imputabile (Cass. Sez. Un. 27/6/2002, n. 9346) e pertanto, per essere esonerato da responsabilità, deve dimostrare che il danno si è realizzato nonostante le cautele e la vigilanza adottate.

IL DANNO CAGIONATO A TERZI: LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

La seconda fattispecie di danno che può verificarsi a scuola è quella che nasce dal fatto illecito commesso da un alunno nei confronti di un altro alunno: tanti gli esempi possibili, tra i molti la classica spinta.

In casi come questi si parla di responsabilità extracontrattuale per cui ai sensi dell’art. 2048, comma 2 c.c. «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

L’ONERE PROBATORIO

Chi prova cosa?

I soggetti ritenuti responsabili ex art. 2048 c.c. devono dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. Sull’insegnante grava una presunzione di responsabilità. Che significa? Per liberarsi dalla responsabilità «non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale» (Cass. n. 9542).

La prova liberatoria da parte degli insegnanti consiste dunque nel dimostrare di aver adeguatamente vigilato sull’alunno, in relazione ai luoghi, all’età e al grado di maturazione raggiunta dallo stesso, e che non è stato possibile impedire l’evento dannoso a causa della sua repentinità e imprevedibilità.

L’OBBLIGO DI VIGILANZA

Quanto dura l’obbligazione?

La Cassazione ha precisato (sentenza n. 17574/2010) che «l’istituto ha il dovere di provvedere alla vigilanza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o chi per loro».

Va peraltro osservato che “lo svolgimento del rapporto si estende a tutto il tempo in cui l’alunno fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”: pertanto dal momento in cui con l’apertura dei cancelli risulta consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni all'interno della pertinenza scolastica.

ASPETTI PROCESSUALI: LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA

Quale il soggetto destinatario dell’azione di risarcimento? Chi paga?

Occorre infine considerare che, ai fini del risarcimento del danno – a seguito di specifica azione promossa dai genitori del minore danneggiato – i soggetti chiamati in causa non sono né l’insegnante né la scuola, bensì il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in virtù del suo rapporto di collegamento organico con il personale dipendente (Cass. SS.UU. 9346/2002).

La tendenza legislativa è di garantire la sostituzione dell'Amministrazione al personale scolastico quale soggetto passivo dell'azione di dannoNe sono espressione la legge 11.7.1980, n. 312, art. 61, comma 2 e le successive disposizioni (D.Lgs 16.4.1994, n. 297), che concedono azione al danneggiato nei confronti della sola Amministrazione, escludendo la possibilità di rivolgerla al personale scolastico, fermo restando l’azione di rivalsa dell'Amministrazione, che abbia risarcito il danno.

Anche la giurisprudenza è costante sul tema: gli insegnanti statali non possono essere direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da “culpa in vigilando”, quale che sia il titolo dell'azione (Cass. SS.UU. 27 giugno 2002 n. 9346).

Deriva, pertanto, che l’insegnante è privo di legittimazione passiva sia nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (responsabilità extracontrattuale ex art. 2048, comma 2) sia nel caso di danni arrecati a se stesso – autolesioni – (responsabilità contrattuale ex. art. 1218 c.c).

In entrambi i casi resta salva la facoltà dell’Amministrazione che sia stata condannata a risarcire il danno al terzo o all’alunno auto-danneggiatosi, di esercitare la rivalsa nei confronti dell’insegnante nel caso di dimostrata sussistenza di dolo o colpa grave dello stesso.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO E PROVA LIBERATORIA

Cosa deve fare la scuola? Organizzare al meglio la vigilanza e provare di aver assolto il dovere di vigilanza.

Nello specifico significa porre in essere, in via preventiva, tutte le misure e i documenti necessari per garantire la sicurezza degli alunni: dalla predisposizione del piano di vigilanza che assicuri la presenza del personale durante tutte le attività, alla formazione del personale sulle responsabilità e le procedure di sicurezza, fino alla documentazione di tutte le misure adottate.

Una volta accaduto l’incidente, al fine di assolvere il dovere di vigilanza ed evitare una condanna di risarcimento, occorrerà la massima precisione nel redigere una relazione dettagliata che raccolga le testimonianze dell’accaduto, che illustri le misure organizzative adottate e che metta in luce l’imprevedibilità dell’evento, nonché l’età e la maturità degli studenti coinvolti.

La responsabilità della scuola non è mai automatica e assoluta: tante le variabili in gioco che ne determinano la fondatezza nonché l’entità. La scuola non potrà essere ritenuta responsabile per ogni evento dannoso soprattutto se imprevedibile e causato da studenti prossimi alla maggiore età ma, attenzione, non è ammissibile leggerezza o imprudenza alcuna; occorre agire sempre con diligenza, prudenza e con la massima attenzione al fine di porre in essere tutte le misure preventive ed organizzative idonee a evitare gli eventi o, in caso di infortunio, a dimostrarne la mancanza piena di responsabilità dello stesso.

Depositphotos_727890438_XL.jpg
bottom of page