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Anna Armone
La social media policy nella scuola
   

Elio Formosa
Siamo tutti paritari? Forse... mah!

Ovvero la favola del minestrone
che fa tanto bene

APPROFONDIAMO

La social media policy
nella scuola

 

La comunicazione pubblica è oggi          

fortemente influenzata dall’uso dei social media,

il cui uso deve essere regolamentato all’interno

del Codice di comportamento di ogni amministrazione.

A causa del vuoto lasciato dal MIM            

nella regolazione del Codice                            

di comportamento del personale  scolastico,

alle singole scuole non rimane

che la regolazione interna,

limitata all’applicazione della normativa comportamentale generale,                          

con tutte le conseguenze connesse                  

ai rischi dell’uso della rete.

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Già Direttore amministrativo presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione di Bologna

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La necessità di una social media policy nell’ambito delle organizzazioni pubbliche nasce dall’esigenza di regolare la relazione, mediata dai social, tra l’organizzazione e i suoi dipendenti e tra l’organizzazione e i suoi utenti. In particolare, nella social media policy interna sono descritte le principali norme di comportamento che i dipendenti sono tenuti a osservare quando accedono ai social network con i loro account personali. La tematica trova oggi una previsione, peraltro non costituente un obbligo, nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici(1), il D.P.R. 62/2013 come di recente modificato e integrato. Infatti, l’art. 11-ter, al comma 4, prevede che “Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una 'social media policy' per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al predetto articolo”. In particolare, la “social media policy” deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

 

Alla luce di tale previsione si ritiene che la prima parte della norma, riferita alla social policy “esterna” debba essere di competenza dell’Amministrazione centrale, almeno nelle linee fondamentali, al fine di dare un’impostazione univoca alle modalità di comunicazione con l’utenza attraverso i social, anche per il collegamento del documento alla regolazione di un Codice di comportamento specifico con rilevanza disciplinare. Infatti, prima di proseguire è bene richiamare la carenza regolativa di un Codice di comportamento dei dipendenti delle istituzioni scolastiche, codice previsto, peraltro, dall’art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013 il quale prevede che “Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”.

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Quasi tutte le amministrazioni pubbliche hanno provveduto ad emanare un Codice di comportamento per il proprio personale, ma non il Ministero dell’istruzione per il personale delle istituzioni scolastiche, mentre lo ha emanato per il personale ministeriale. Il Codice di comportamento per il personale ministeriale prevede diversi comportamenti vietati negli artt. 13 e 15, tra cui la pubblicazione tramite l’utilizzo dei social network, di contenuti che possano nuocere all’immagine dell’Amministrazione o che, comunque, forniscano elementi e informazioni conosciute in ragione dell’attività svolta all’interno del Ministero.

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Un ulteriore richiamo necessario è all’art. 48 del CCNL 2018-2021: per l’ennesima volta è scaduto il termine per “la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria…”. Per la classe docente si tratta di un vuoto che incide marginalmente sulla trattazione del tema de quo, poiché il riferimento al Codice di comportamento nazionale è generalizzato, indipendentemente dalla carenza citata. Inoltre, sempre nello stesso articolo, è previsto che nell’ambito della contrattazione di cui sopra, occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso: a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

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Può procedere, dunque, la singola scuola, oggi, a bocce ferme, ad una regolazione della social media policy? Il limite della regolazione è costituito dall’art. 11-ter del D.P.R. 62/2013, il quale al comma 4, come abbiamo su riportato, prevede l’inclusione della “social media policy” nel Codice di comportamento della singola amministrazione, integrativo del D.P.R. n. 62/2013. Non è nella competenza della singola scuola l’emanazione di tale documento, ma dell’Amministrazione. La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.

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Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Si deduce la complessità della regolazione della social media policy che non consiste in un’autonoma regolamentazione integrativa interna ad ogni scuola, ma fa parte del complesso sistema della prevenzione della corruzione e trasparenza nella sua accezione più ampia di “maladmninistration”. Ciò non toglie che un intervento regolatore interno partecipato possa essere realizzato da ogni singola istituzione scolastica nell’ambito dei confini normativi già definiti dal D.P.R. 62/2013.

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Si può auspicare il completamento del quadro contrattuale e regolamentare, tenendo presente che tali documenti devono contenere:

- le norme di comportamento che i dipendenti dell’istituzione scolastica devono rispettare nella pubblicazione di contenuti sui social sugli account personali;

- le  conseguenze  disciplinari  di  comportamenti  non  conformi  all’interesse  della  parte  pubblica  datoriale. Ciò significa che nel momento in cui dipendenti o collaboratori esterni ledono il vincolo fiduciario, diffondendo informazioni riservate o danneggiando la reputazione aziendale, subiscono conseguenze disciplinari. È ovvio che le conseguenze disciplinari devono essere fissate contrattualmente. È inutile enunciare comportamenti vietati se non possono essere previste le correlate sanzioni.

 

Mappa degli interventi necessari

1) Codice di comportamento del personale scolastico (Dirigente, docenti, ATA) che comprenda:

social policy esterna

social policy interna

2) Sistema sanzionatorio previsto dal CCNL.

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