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La riforma
della legge
sul cyberbullismo
 

La riforma della “Legge Ferrara”

per il contrasto al bullismo

e al cyberbullismo (L. 70/2024) ne estende l’ambito di applicazione e attribuisce

alle scuole un ruolo centrale,

anche con l’adozione di un codice interno, un referente, tavoli di monitoraggio, sostegno psicologico e attività educative. 

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Già Direttore amministrativo presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione di Bologna

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La Legge n. 71 del 2017 ha rappresentato un primo passo per la prevenzione del cyberbullismo, aiutando i ragazzi a utilizzare la rete internet e i social network in maniera consapevole e sicura e promuovendo di conseguenza una maggiore cultura del rispetto della privacy e della protezione dei propri dati personali.

 

In particolare, l’articolo 1, comma 2, della legge definiva, prima della riforma del 2024, il cyberbullismo come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La riforma, apportata dalla L. 70/2024, introduce due distinte definizioni dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. L’iter della riforma parte da lontano: dopo poco più di un anno e mezzo dall’entrata in vigore della “Legge Ferrara” (la L. n. 71/2017), la prima in Europa a prevedere misure di prevenzione contro il cyberbullismo, già venivano avanzate proposte di modifica della stessa.

 

La “Legge Ferrara” si era distinta, e si distingue, per avere affrontato un tema delicato come quello del cyberbullismo con un approccio equilibrato, finalizzato ad assicurare la protezione delle vittime e, soprattutto, il ruolo decisivo della prevenzione, attraverso l’adozione di azioni:

 

a)   che  puntano  all’educazione  dei  minori  attraverso  un  uso  responsabile  e  consapevole  dei nuovi media  (a  partire  dalla  scuola,  luogo  principale  di  formazione,  di  inclusione  e accoglienza);

b)   che  mirano  a favorire una  maggiore  consapevolezza  tra  i giovani  quanto  al disvalore di comporta-menti persecutori in danno di vittime in situazioni di particolare fragilità, evitando “inopportune derive repressive”.

 

L’iter riformatore ha trovato un concreto punto di partenza quando, all’inizio della XIX legislatura, sono state unificate diverse proposte molto simili nei contenuti(1). Il testo unificato, utilizzato come base di partenza, era composto da quattro articoli ed è stato condiviso da tutte le forze politiche.

 

Le disposizioni del testo riformatore riguardano in misura prevalente interventi di carattere formativo ed educativo, riconducibili in gran parte alla materia dell'istruzione che, limitatamente alle norme generali, è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

 

Le disposizioni della L. 70/2024 riguardano in misura prevalente la materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale, in base a quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Ne consegue che, per tale concorso di competenze, la legge prevede la partecipazione di un rappresentante della Conferenza unificata al tavolo tecnico per la prevenzione del cyberbullismo.

 

LE MODIFICHE

L’articolo 1 della Legge n. 70/2024 apporta una serie di modifiche alla “Legge Ferrara” n. 71/2017, mantenendone lo spirito e i fini originari. In particolare:

 

a) estende il perimetro d’applicazione della L. 71/2017 anche alla prevenzione e contrasto del bullismo. A seguito della riforma il comma 1 bis definisce il “bullismo”, come l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Il comma 2 rimane invariato nella definizione del cyberbullismo;

 

b) modifica, sostituendolo, il comma 1 dell’art. 1 della Legge Ferrara richiamando le azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione degli interventi, non più soltanto nell’ambito delle istituzioni scolastiche, ma anche degli enti locali, delle organizzazioni sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, sui quali incombe l’obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l’uso;

 

c) cambia l’art. 3 della Legge n. 71/2017 (piano di azione integrato e tavolo tecnico), prevedendo che tanto il piano, quanto il tavolo, si occupino anche di bullismo oltreché di cyberbullismo. Cambia anche la composizione, prevedendo la partecipazione dei rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Consiglio nazionale degli utenti. Inoltre, si prevede che siedano al tavolo anche esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia. Viene anche previsto che il tavolo sia presieduto da un rappresentante del Dipartimento delle politiche per la famiglia e collabori con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale.

Nel nuovo testo, il piano di azione integrato stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socioeducativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore. Ancora, si dispone che, nell'ambito del suddetto piano, l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predisponga periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati;

 

d) il nuovo comma 6 dell’art. 3, infine, richiama il compito del Ministro dell'Istruzione e del Merito di trasmettere alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;

 

e) all’art. 4 della Legge Ferrara viene aggiunto il comma 2-bis, che prevede che ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriali, recepisca nel proprio regolamento un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, e individui fra i docenti un referente con il compito di coordinare le relative iniziative. Viene altresì istituito un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore;

 

f) viene introdotto un nuovo art. 4-bis, che prevede che le Regioni possano adottare iniziative affinché sia fornito, alle istituzioni scolastiche che lo richiedano, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi, nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

 

g) il nuovo art. 5 della L. n. 71/2017 prevede al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, che il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applichi le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale. Inoltre, prevede che il dirigente informi tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e promuova adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti;

 

h) viene infine modificato l'istituto dell'ammonimento del questore previsto dall'art. 7 della L. n. 71/2017: viene  ora incluso  il reato  di  diffusione  illecita  di immagini e  video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter c.p. e specificato che i reati ai quali è applicabile tale misura possano essere commessi anche mediante la rete internet (e non necessariamente attraverso la rete internet, come previsto dalla formulazione precedente).

 

 

 

(1)  Proposta – di iniziativa dei deputati Dori e D’Orso – ripresentata, in data 9 novembre 2022 (con il numero C. 536, e titolo analogo alla precedente), ed assegnata nel marzo 2023 alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari Sociali) in sede referente unitamente ad altre due Proposte molto simili (la n. C. 891, di iniziativa dell’Onorevole Pittalis e la C. 910, di iniziativa dell’Onorevole Maschio).

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